mercoledì 2 dicembre 2009

ACCERTAMENTI BANCARI: UNA GRAVE PREVARICAZIONE FISCALE - Proposte di modifica normativa

21.11.2009 – “ACCERTAMENTI BANCARI: UNA GRAVE PREVARICAZIONE FISCALE

A conclusione dell’interessante, animato e partecipatissimo incontro, che ha visto presente una folla di Lavoratori Autonomi e vari esponenti Politici,

considerato

  • che nell’azione di contrasto all’evasione tributaria è sempre più diffuso l’utilizzo da parte degli Uffici finanziari periferici lo strumento ispettivo delle indagini finanziarie a carico dei Lavoratori Autonomi (Piccoli Imprenditori, Artigiani, Commercianti, Professionisti, Soci e Amministratori di Società a ristretta base sociale e relativi Familiari), anche a prescindere dall’inizio di verifiche fiscali a loro carico e dalla esistenza di gravi e fondati sospetti di evasione,

  • che l’indagine finanziaria riguarda i rapporti finanziari sia aziendali o professionali (normalmente rilevati nelle scritture contabili obbligatorie e dunque debitamente documentati) sia personali e familiari dei soli Contribuenti Lavoratori Autonomi (perché ai Lavoratori Dipendenti la norma non si applica),

  • che quando i Lavoratori Autonomi vengono sottoposti ad indagini finanziarie debbono giustificare e documentare analiticamente (cioè per ogni singolo versamento o prelevamento) la provenienza di volta in volta del danaro versato sia sui conti aziendali o professionali, sia sui conti personali e/o dei propri familiari e la destinazione del danaro di volta in volta prelevato dai conti medesimi,

  • che quando i Lavoratori Autonomi non sono in grado di offrire un dimostrazione adeguata o se l’ispettore ritiene di non poterla accogliere, quei versamenti e quei prelevamenti si considerano in ogni caso come ricavi o compensi occultati al fisco da sottoporre a tassazione,

  • che l’applicazione discrezionale di un così grave strumento d’indagine costituisce un modo molto comodo ed efficace anche per "inventare" a tavolino evasioni da capogiro attribuite a Contribuenti che per lo più rimangono completamente sbigottiti e sconcertati dalla situazione a dir poco kafkiana, patrimonialmente e psicologicamente devastante, in cui si trovano coinvolti scoprendosi ricchissimi anche quando non hanno un euro,

  • che uno Stato di Diritto quale si fregia di essere l'Italia non può tollerare norme che legittimano il Fisco ad utilizzare senza alcun serio limite qualitativo, quantitativo e procedimentale uno strumento investigativo così invasivo, lesivo della privacy e preoccupantemente creativo anche di fantasiose evasioni,

  • che gli strumenti investigativi messi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria non possono costituire un espediente per fare cassa fittiziamente approfittando del sistema di presunzioni legali su cui si basa e discriminando quei soli cittadini che svolgono attività di Lavoro Autonomo (rectius, Indipendente),

  • che dunque si impone un intervento legislativo sulle norme che consentono e regolano le indagini finanziarie a carico dei Lavoratori Autonomi,

sono state formulate le seguenti

PROPOSTE DI MODIFICA

nella speranza che possano essere patrocinate nelle opportune sedi governativa o parlamentare:


MODIFICHE ALL’ART. 32 DEL D.P.R. 600/1973 E ALL’ART. 51 DEL D.P.R. 633/1972

  1. subordinare l’indagine finanziaria all’esistenza di specifiche situazioni indizianti di grave evasione tributaria emerse in sede di verifica fiscale, possibilmente tipizzandone le fattispecie che potrebbero essere costituite da omissioni riguardanti le dichiarazioni annuali, la tenuta e la conservazione della contabilità, dalla frode fiscale compiuta attraverso l’emissione o l’utilizzo di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti o la realizzazione di altre condotte fraudolente (l’indagine finanziaria non può essere un espediente per fare cassa fittiziamente in qualunque situazione);

  2. ripristinare l’autorizzazione all’indagine bancaria in capo ad un’Autorità terza rispetto all’Amministrazione finanziaria, quale potrebbe essere la Commissione Tributaria Provinciale, con un procedimento da svolgersi in contraddittorio fra le parti e con esito autonomamente inoppugnabile (i movimenti cd. “tracciati” su cui si deve svolgere l’indagine finanziaria non scappano e non possono essere modificati e quindi un eventuale ritardo nella relativa acquisizione non avrebbe alcuna conseguenza sul piano accertativo);

  3. limitare l’operatività delle presunzioni di ricavo/compenso agli importi eccedenti una determinata soglia che potrebbe essere anche agganciata alle norme sull’antiriciclaggio (€ 12.500,00 o una quota di tale importo, anche quando sia raggiunta frazionatamente nel periodo di sette giorni).


    MODIFICHE AL SISTEMA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

  1. eliminazione del budget annuale imposto agli Uffici periferici (la capacità contributiva è soggettiva e non può dipendere dall’esigenza di gettito dell’Ufficio finanziario);

  2. eliminazione degli incentivi interni (non si può speculare sull’accertamento dei maggiori imponibili o sulla riscossione dei tributi, spesso concordati in adesione obtorto collo solo per evitare gli oneri, i disagi ed i costi del contenzioso tributario o eventuali altri rischi indiretti);

  3. introduzione del principio di corresponsabilità alla condanna alle spese processuali da parte del responsabile del procedimento che ha lavorato l’accertamento impugnato (è certamente un deterrente per l’emissione di accertamenti ingiusti ed indurrebbe gli operatori ad usare più misura e ponderazione nei loro atti);

  4. eliminazione del diritto d’appello per l’Amministrazione finanziaria con esclusione delle sole questioni di puro diritto che debbono essere sempre autorizzate dalla Direzione Regionale (la pretesa costituisce esercizio di una potestà amministrativa che deve essere perfetta sin dal momento in cui viene rivolta al Contribuente, salve eventuali responsabilità dell’Ufficio finanziario o di Chi per Esso nei casi di errore non incolpevole).

Rassegna Stampa del 19-24.11.2009

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