ART. 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata “MOVIMENTO IN DIFESA DEI LAVORATORI AUTONOMI”.
ART. 2 – SEDE
L'Associazione ha sede a Macerata, in vicolo Angelucci n. 1; la variazione dell’indirizzo della sede all'interno dello stesso comune potrà essere deciso direttamente dal Consiglio Direttivo, senza che ciò possa essere considerato come modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo può aprire altre unità operative su tutto il territorio nazionale.
Le attività e le riunioni degli organi sociali e degli eventuali altri sub-organismi interni all’Associazione avranno luogo presso la sede sociale o presso altri luoghi a seconda delle esigenze che di volta in volta si presenteranno.
ART. 3 – SCOPO
L'Associazione si ispira ai principi della Legge quadro sul volontariato (L. 266/1991), persegue finalità solidaristiche ed ha lo scopo di tutelare i diritti, generali e particolari, dei lavoratori autonomi, intendendosi per tali tutti i lavoratori non dipendenti che rientrano nella categoria dei liberi professionisti con o senza albo o collegio, dei commercianti, degli artigiani e degli altri piccoli imprenditori.
Per il raggiungimento dello scopo associativo l’Associazione promuove la partecipazione di tutte e ciascuna le suindicate categorie di lavoratori autonomi in qualsiasi ambito sociale, politico e culturale attraverso l’organizzazione di dibattiti, incontri, confronti, conferenze, congressi, studi, seminari, manifestazioni anche pubbliche e quant’altro possa comunque risultare utile per il perseguimento delle sue finalità.
L’Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi genere e natura occorrenti per la realizzazione degli scopi associativi.
Nello svolgimento delle varie attività l’Associazione si avvale prevalentemente del contributo personale, volontario e gratuito dei propri Soci.
FONDO COMUNE – ESERCIZI SOCIALI
ART. 4 – FONDO COMUNE
Per il raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione dispone di un fondo comune, alimentato dalle seguenti entrate:
- eventuali quote di ammissione;
- quote associative annuali;
- contribuzioni, corrispettivi o altri proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali;
- contributi, donazioni, lasciti testamentari o altre elargizioni da chiunque provenienti;
- beni e diritti di qualsiasi genere e natura comunque acquisiti per il funzionamento dell’Associazione o per la realizzazione delle finalità associative.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
In caso di scioglimento, salvo diversa destinazione che dovesse essere imposta dalla Legge, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione senza scopo di lucro indicata dall’Assemblea dei Soci.
ART. 5 – ESERCIZI SOCIALI
L'esercizio finanziario va dall’1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno (eccezion fatta per il primo esercizio che va dalla data di costituzione dell’Associazione fino al 31 Dicembre 2006) e si chiude con la redazione di un apposito bilancio annuale.
Il bilancio deve essere redatto in conformità alle disposizioni dell’art. 3 c. 3 della L. 266/1991, successive modificazioni, integrazioni o sostituzioni, e deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro la fine del mese di Marzo dell'anno successivo.
SOCI
ART. 6 – AMMISSIONE DEI SOCI
Possono essere ammessi come Soci tutte le persone fisiche solidali con gli scopi associativi.
Il numero dei Soci e' illimitato.
Eccettuato il caso della costituzione dell’Associazione, per acquisire la qualità di Socio è necessario presentare la domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:
- indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’attività di lavoro svolta, l’indirizzo di residenza ed il codice fiscale, esibendo a richiesta un documento d'identità;
- dichiarare anticipatamente di accettare, in caso di ammissione, le disposizioni contenute nello Statuto e le decisioni contenute nelle deliberazioni degli organi sociali già adottate.
L’ammissione nella qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile e può essere motivatamente negata a sua discrezione.
ART. 7 – DOVERI DEI SOCI
I Soci sono tenuti al pagamento della quota di ammissione (se prevista) entro quindici giorni dalla relativa comunicazione del Consiglio Direttivo, al pagamento della quota annuale prima dell’apertura dei lavori della prima Assemblea dei Soci dell’anno di riferimento, all'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti interni ed al rispetto delle deliberazioni degli organi sociali, salvo il diritto di impugnazione nei modi di Legge.
Ogni socio ha il dovere di collaborare personalmente e gratuitamente all’interno dell’Associazione per favorire il miglior perseguimento delle finalità associative.
La qualità di Socio non è trasmissibile, né per atto fra vivi né a causa di morte; le quote versate, quale che ne sia il titolo, non sono restituibili neanche in caso di scioglimento dell’Associazione.
ART. 8 – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di Socio viene mantenuta fino a che non intervenga una delle seguenti cause estintive:
a) apertura di una qualsiasi procedura concorsuale a carico del Socio,
b) recesso libero del Socio in qualunque momento e per qualsivoglia motivo (il recesso deve essere esercitato per iscritto ed inviato presso la sede dell’Associazione);
c) espulsione del Socio per mancato pagamento della quota di ammissione nel termine previsto (se istituita), per mancato pagamento della quota associativa annuale nel termine previsto, per gravi violazioni alle disposizioni dello Statuto o alle decisioni degli organi associativi, per comportamenti contrari alla corretta e civile convivenza dei Soci all’interno dell’Associazione e per comportamenti che possono comunque ledere l’immagine ed il decoro dell’Associazione (l’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo d’iniziativa o su segnalazione da parte di uno o più Soci, dopo aver ascoltato le ragioni dell’interessato).
La cessazione della qualità di Socio opera automaticamente nel caso di apertura di una qualsiasi procedura concorsuale a carico del Socio; in caso di recesso, ha effetto dal momento del ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Associazione; in caso di espulsione, ha effetto dal momento della deliberazione adottata in tal senso dal Consiglio Direttivo.
Salvi gli eventi indicati, è esclusa espressamente la temporaneità della qualità di Socio.
ART. 9 – COMUNICAZIOINI AI SOCI
Le comunicazioni scritte ai Soci tramite telefax, e-mail, lettera o telegramma si considerano regolari se effettuate al numero telefonico o all’indirizzo risultanti dagli atti dell’Associazione; eventuali variazioni, per essere opponibili all’Associazione, debbono essere effettuate per iscritto dando prova dell’avvenuta ricezione da parte Sua.
Salvo il caso in cui lo Statuto stabilisca formalità particolari, le comunicazioni ai Soci possono essere effettuate con qualsiasi mezzo idoneo, intendendosi per tale, salvo altri, il colloquio telefonico, il telefax, la posta elettronica, internet, il telegramma, la lettera semplice, il comunicato stampa ed i manifesti.
ORGANI ASSOCIATIVI – RELATIVE ATTRIBUZIONI E NORME DI FUNZIONAMENTO
ART. 10 – ORGANI ASSOCIATIVI
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Collegio dei Revisori dei Conti,
- Il Collegio dei Probiviri.
ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI: ATTRIBUZIONI
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed ha il compito:
- di eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- di approvare le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- di approvare gli eventuali Regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- di deliberare in merito al bilancio annuale dell’esercizio;
- di approvare la misura della eventuale quota di ammissione e della quota annuale tenendo conto delle indicazioni del Consiglio Direttivo;
- di decidere lo scioglimento dell’Associazione e di indicare l’ente o l’associazione a cui deve essere devoluto il patrimonio residuo;
- di revocare il mandato ad uno o più componenti degli organi associativi per giusta causa;
- di deliberare su ogni argomento che le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo.
ART. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI: FUNZIONAMENTO
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell’Associazione, in via ordinaria, entro il 31 Marzo di ogni anno per discutere e deliberare in merito al bilancio annuale dell’esercizio precedente e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci indicando gli argomenti da trattare.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci, sia essa ordinaria o straordinaria, deve avvenire mediante convocazione da effettuarsi impersonalmente e collettivamente, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, con affissione di apposito avviso presso tutte le sedi dell’Associazione e con specifici comunicati stampa da pubblicare nelle testate locali dei quotidiani Il Resto del Carlino, Il Messaggero e Corriere Adriatico; in aggiunta, il Consiglio Direttivo potrà stabilire liberamente anche altri mezzi per divulgare la convocazione, secondo ciò che riterrà più adatto allo scopo.
A ciascun Socio compete un solo voto; i diritti di intervento e di voto sono sospesi quando il Socio non è in regola col pagamento della quota di competenza.
E’ ammessa la delega scritta da conferire solo ad un altro Socio; ciascun Socio non può ricevere più di due deleghe.
Le delibere dell'Assemblea dei Soci sono ordinariamente adottate con voto palese, per alzata di mano, e a maggioranza semplice dei Soci presenti, esclusi dal computo gli astenuti ed i sospesi; le delibere dell’Assemblea dei Soci che approvano gli eventuali Regolamenti interni o le modifiche allo Statuto o agli eventuali Regolamenti interni devono essere adottate con la maggioranza dei tre quinti dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti ed i sospesi.
Per la nomina dei componenti degli organi associativi si segue la seguente procedura:
- almeno tre giorni prima dell’Assemblea dei Soci convocata per la nomina coloro i quali intendono presentare la propria candidatura debbono comunicarlo per iscritto all’Associazione, indicando l’organo del quale intendono far parte e dichiarando anticipatamente l’accettazione della carica in caso di esito favorevole della votazione;
- il Presidente, prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea dei Soci, forma l’elenco dei candidati alle varie cariche separatamente per ciascun organo sociale e lo rende consultabile dai Soci;
- l’Assemblea dei Soci, prima dell’inizio delle votazioni, deve stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e deve nominare la Commissione Elettorale formata da n. 3 (tre) soci scelti fra i presenti che non si sono candidati ad alcuna carica;
- la votazione avviene per scrutinio segreto con modalità adatte ad assicurare la riservatezza del voto;
- il voto può essere espresso soltanto verso chi ha presentato la propria candidatura ed il numero delle preferenze espresse non può essere superiore al numero dei componenti di ciascun organo;
- all’esito dello spoglio delle schede da parte della Commissione Elettorale, viene formata una graduatoria dei voti espressi e vengono proclamati eletti coloro i quali avranno ottenuto il maggior numero dei voti secondo il principio della maggioranza relativa (in caso di parità prevale il più anziano di età);
- eventuali questioni che dovessero sorgere durante lo spoglio o il computo dei voti saranno risolte dalla Commissione Elettorale, collegialmente ed a maggioranza dei suoi componenti.
ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI: FORMALITA’
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci debbono risultare da un apposito libro dei verbali assembleari.
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione che chiama a fungere da segretario un Socio di sua fiducia; l’Assemblea dei Soci nomina seduta stante due o più scrutatori che, insieme al Presidente ed al segretario, sottoscrivono il verbale della riunione; nel caso taluno non voglia o non possa apporre la propria sottoscrizione, deve esserne indicato il motivo.
ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione; esso è formato da un minimo di n. 5 (cinque) ad un massimo di n. 15 (quindici) componenti che possono essere scelti soltanto fra i Soci.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione d’insediamento, elegge tra i propri componenti il Presidente, uno o più Vicepresidenti e il Tesoriere; quando lo reputi opportuno il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, singole attività o competenze.
Il Consiglio Direttivo stabilisce le varie attività dell’Associazione, ne cura l’attuazione, redige i bilanci annuali e la relazione accompagnatoria, predispone gli eventuali Regolamenti interni, delibera sull’ammissione e sull’espulsione dei Soci, delibera in merito a tutti gli atti ed i contratti di qualsiasi genere necessari per la realizzazione degli scopi associativi, indica la misura della eventuale quota di ammissione e quella della quota annuale, istituisce sub-organismi interni all’Associazione, ne stabilisce i componenti ed i responsabili che dovranno essere scelti preferibilmente fra i Soci e ne coordina le varie attività, dispone in merito a tutto quanto non è espressamente riservato dallo Statuto agli altri organi associativi ed attua le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.
ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO: DURATA E FUNZIONAMENTO
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e scade in occasione dell’Assemblea dei Soci che delibera in merito all’approvazione del bilancio d’esercizio; fino al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo resta in carica quello precedente.
Il componente del Consiglio Direttivo cessa automaticamente dalla carica in caso di morte, di revoca del mandato da parte dell’Assemblea dei Soci, di dimissioni e di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o comunque a cinque riunioni.
Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, essi verranno sostituiti fino a scadenza naturale del mandato da quelli che figureranno nella lista dei candidati non eletti secondo il principio a scalare del primo dei non eletti; nel caso in cui vengano a cessare, anche in più occasioni, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dall’Assemblea, decade l’intero Consiglio Direttivo e, con esso, anche gli altri organi associativi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta un terzo dei componenti; la sua convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo e, salvi i casi d’urgenza, con preavviso di almeno tre giorni.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza dei componenti presenti. Le funzioni dei componenti del Consiglio Direttivo all’interno dell’Associazione sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute nello svolgimento di specifici incarichi nell’ambito del loro mandato.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal suo Presidente, il quale di volta in volta chiama uno dei componenti a fungere da segretario; tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo debbono risultare da un apposito libro dei verbali e debbono essere sottoscritte dal Presidente, dal segretario e, se indicati, da uno o più consiglieri scrutatori; nel caso taluno non voglia o non possa apporre la propria sottoscrizione, deve esserne indicato il motivo.
ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO: PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell’Associazione con poteri di firma.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni vengono svolte dal Vice-Presidente; in presenza di più Vice-Presidenti in disaccordo fra loro su chi deve sostituire il Presidente prevale quello più anziano di età anagrafica.
ART. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo dell’Associazione; esso è formato da n. 3 (tre) componenti effettivi e da n. 2 (due) componenti supplenti; ciascun componente può essere scelto anche al di fuori dei Soci.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita periodicamente il controllo contabile, fiscale e finanziario dell’Associazione, segnala al Consiglio Direttivo eventuali irregolarità o anomalie ed esprime le sue valutazioni sul bilancio di esercizio e sulla relazione accompagnatoria del Consiglio Direttivo redigendo a sua volta un’apposita relazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, anche se non invitato, ed all’Assemblea dei Soci, anche se non convocato.
ART. 18 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: DURATA E FUNZIONAMENTO
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e scade in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio; fino al momento dell’insediamento del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica quello precedente.
Il componente del Collegio dei Revisori dei Conti cessa automaticamente dalla carica in caso di morte, di dimissioni e di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o comunque a cinque riunioni.
Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, essi verranno sostituiti fino a scadenza naturale del mandato dai supplenti. Nel caso in cui venga a mancare il numero legale (tre componenti), decade l’intero Collegio dei Revisori dei Conti e deve essere convocata senza indugio l’Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo organo che tuttavia resterà in carica solo fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella sua prima riunione d’insediamento, elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente che lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi; si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta uno dei componenti; la sua convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo e, salvi i casi d’urgenza, con preavviso di almeno tre giorni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti vengono adottate a maggioranza dei componenti presenti. Le funzioni dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti all’interno dell’Associazione sono gratuite.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal suo Presidente, il quale di volta in volta chiama uno dei componenti a fungere da segretario; tutte le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti debbono risultare da un apposito libro dei verbali e debbono essere sottoscritte da tutti i componenti presenti; nel caso taluno non voglia o non possa apporre la propria sottoscrizione, deve esserne indicato il motivo.
ART. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI
Il Collegio dei Probiviri è l’organo arbitrale dell’Associazione; esso è formato da n. 3 (tre) componenti effettivi e da n. 2 (due) componenti supplenti; ciascun componente può essere scelto anche al di fuori dei Soci.
Il Collegio dei Probiviri dirime tutte le controversie tra i Soci, tra i Soci e gli organi associativi, tra gli organi associativi, tra i singoli componenti degli organi associativi sia internamente all’organo cui appartengono, sia esternamente; a tal fine dispone di ampie facoltà istruttorie e le sue decisioni sono improntate al criterio del prudente apprezzamento.
ART. 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI: DURATA E FUNZIONAMENTO
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e scade in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio; fino al momento dell’insediamento del nuovo Collegio dei Probiviri resta in carica quello precedente.
Il componente del Collegio dei Probiviri cessa automaticamente dalla carica in caso di morte, di dimissioni e di assenza ingiustificata a tre riunioni.
Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, essi verranno sostituiti fino a scadenza naturale del mandato dai supplenti. Nel caso in cui venga a mancare il numero legale (tre componenti), decade l’intero Collegio dei Probiviri e deve essere convocata senza indugio l’Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo organo che tuttavia resterà in carica solo fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione d’insediamento, elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente che lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni.
Il Collegio Probiviri si riunisce ogni volta che il Presidente riceve una domanda scritta di intervento ad opera della parte più diligente; la convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo e, salvi i casi d’urgenza, con preavviso di almeno tre giorni.
Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri vengono adottate a maggioranza dei componenti presenti. Le funzioni dei componenti del Collegio dei Probiviri all’interno dell’Associazione sono gratuite.
Prima di assumere qualsiasi decisione in merito alla controversia, deve invitare le parti, anche separatamente secondo il suo prudente apprezzamento, a dare giustificazione della rispettiva posizione. Le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri sono vincolanti per le parti in conflitto.
Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal suo Presidente, il quale di volta in volta chiama uno dei componenti a fungere da segretario; tutte le deliberazioni del Collegio dei Probiviri debbono risultare da un apposito libro dei verbali e debbono essere sottoscritte da tutti i componenti presenti; nel caso taluno non voglia o non possa apporre la propria sottoscrizione, deve esserne indicato il motivo.
SCIOGLIMENTO E RINVII
ART. 21 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Assemblea dei Soci delibera lo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza di almeno 4/5 (quattro quinti) dei Soci presenti, esclusi dal computo gli astenuti ed i sospesi.
In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell’Associazione verrà devoluto a norma dell’art. 4 u.c. dello Statuto.
ART. 22 – NORMA DI RINVIO.
Per quanto non espressamente stabilito dallo Statuto si richiamano le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia di organizzazioni di volontariato ed enti non commerciali.
(iscritto nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con decreto n. 25TSG05 emesso il 08.03.2007 dal Dirigente della Posizione di Funzione Terzo Settore e Delle Risosrse Finanziarie della Regione Marche)
(ONLUS di diritto ex art. 10 c. 8 del D.Lgs. 460/1997)
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