martedì 23 marzo 2010

Proposte avanzate dal movimento ai Candidati al Consiglio Regionale delle Marche

- I -
FINANZIAMENTI AGEVOLATI – semplificazione delle procedure di accesso alle agevolazioni concesse a livello regionale a favore della “intraprendenza” ed istituzione di Uffici decentrati a carattere almeno provinciale per l’assistenza ed il tutoraggio degli interessati.

- II -
SERVIZIO DI S.O.S. PICCOLE IMPRESE – creazione di un organismo regionale in cui risultino coinvolte le Province delle Marche, la Regione Marche e le Banche presenti nel relativo Territorio per il salvataggio delle piccole imprese in difficoltà con lo scopo di intervenire nella gestione attraverso un proprio management qualificato, affiancare con una sorta di tutoraggio il titolare o gli amministratori, erogare le risorse finanziarie occorrenti controllandone ed indirizzandone l’impiego ed accompagnare l’azienda fuori dalla situazione di criticità per evitare la cessazione traumatica dell’attività e il ricorso a procedure concorsuali che hanno sempre un diffuso e grave impatto negativo a cascata sul sistema economico del territorio, sull’occupazione e sulle imprese interessate (nelle piccole imprese infatti l’intraprendenza è generalmente autodidatta ed autoreferenziale ed incontra serie difficoltà nel cambiamento delle strategie aziendali, nel reperimento di utili sinergie e nei passaggi generazionali, per cui un assist qualificato sarebbe quantomai opportuno ed utile, aiuterebbe il sistema a crescere e consolidarsi e costituirebbe una garanzia per la conservazione dell’occupazione, specie quella qualificata dei settori manufatturieri).

- III -
Prosecuzione dell’iniziativa intrapresa davanti all’Assemblea Legislativa della Regione Marche con la mozione sui diritti dei Lavoratori Autonomi inscritta col n. 396 del 21.12.2009 (La Mozione n. 396 presentata in data 21 dicembre 2009 a iniziativa del Consigliere Massi: “Gli autonomi chiedono gli stessi diritti-doveri fiscali degli altri lavoratori” è consultabile cliccando qui) riguardante importanti modifiche normative in materia di accertamenti bancari e di organizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Considerato:
  • che nell’azione di contrasto all’evasione tributaria è sempre più diffuso l’utilizzo da parte degli uffici finanziari periferici lo strumento ispettivo delle indagini finanziarie a carico dei lavoratori autonomi (piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, professionisti, soci e amministratori di società a ristretta base sociale o relativi familiari), anche a prescindere dall’inizio di verifiche fiscali a loro carico e dalla esistenza di gravi e fondati sospetti di evasione;
  • che l’indagine finanziaria riguarda i rapporti finanziari sia aziendali o professionali (normalmente rilevati nelle scritture contabili obbligatorie e dunque debitamente documentati) sia personali e familiari dei soli contribuenti lavoratori autonomi (perché ai lavoratori dipendenti la norma non si applica);
  • che quando i lavoratori autonomi vengono sottoposti ad indagini finanziarie debbono giustificare e documentare analiticamente (cioè per ogni singolo versamento o prelevamento) la provenienza che di volta in volta il danaro versato sia sui conti aziendali o professionali, sia sui conti personali e/o dei propri familiari e la destinazione del danaro di volta in volta prelevato dai conti medesimi;
  • che quando i lavoratori autonomi non sono in grado di offrire una dimostrazione adeguata o se l’ispettore ritiene di non poterla accogliere, quei versamenti e quei prelevamenti si considerano in ogni caso come ricavi o compensi occultati al fisco da sottoporre a tassazione;
  • che l’applicazione discrezionale di un così grave strumento d’indagine costituisce un modo molto comodo ed efficace anche per “inventare” a tavolino evasioni da capogiro attribuite a contribuenti che per lo più rimangono completamente sbigottiti e sconcertati dalla situazione a dir poco kafkiana, patrimonialmente e psicologicamente devastante, in cui si trovano coinvolti scoprendosi ricchissimi anche quando non hanno un euro;
  • che uno Stato di Diritto quale si fregia di essere l’Italia non può tollerare norme che legittimano il fisco ad utilizzare senza alcun serio limite qualitativo, quantitativo e procedimentale uno strumento investigativo così invasivo, lesivo della privacy e preoccupantemente creativo anche di fantasiose evasioni;
visto l’articolo 32 del d.p.r. 600/1973 e l’articolo 51 del d.p.r. 633/1972 che delineano la possibilità di una grave prevaricazione fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate (l’indagine finanziaria non può essere un espediente per fare cassa fittiziamente in qualunque situazione approfittando del sistema di presunzioni legali su cui si basa e discriminando i soli cittadini che svolgono un’attività di lavoro autonomo) e quindi la necessità di ripensare la normativa in un piano paritario di diritti-doveri tra l’Amministrazione e il cittadino,
sarebbe quindi necessario verificare alcuni punti:
  1. subordinare l’indagine finanziaria all’esistenza di specifiche situazioni indizianti di grave evasione tributaria emerse in sede di verifica fiscale, possibilmente tipizzandone le fattispecie che potrebbero essere costituite da omissioni riguardanti le dichiarazioni annuali, la tenuta e la conservazione della contabilità, della frode fiscale compiuta attraverso l’emissione o l’utilizzo di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti o la realizzazione di altre condotte (l’utilizzo indiscriminato e discrezionale di uno strumento investigativo così intrusivo nella sfera privata del cittadino lavoratore autonomo deve essere giustificato da situazioni di carattere eccezionale di particolare gravità);
  2. ripristinare l’autorizzazione all’indagine bancaria in capo ad un’Autorità terza rispetto all’Amministrazione finanziaria, quale potrebbe essere la Commissione tributaria provinciale, con un procedimento da svolgersi in contraddittorio fra le parti e con esito autonomamente inoppugnabile (i movimenti ed i tracciati su cui si deve svolgere l’indagine finanziaria non scappano e non possono essere modificati a posteriori e quindi un eventuale ritardo nella relativa acquisizione non avrebbe alcuna conseguenza sul piano accertativo);
  3. limitare l’operatività delle presunzioni di ricavo/compenso agli importi eccedenti una determinata soglia che potrebbe essere agganciata alle norme antiriciclaggio (euro 12.500,00 o una quota di tale importo, anche quando sia raggiunta frazionatamente nei sette giorni);
  4. modifiche al sistema dell’Agenzia delle entrate:
a) eliminazione del budget annuale (la capacità contributiva è soggettiva e non può dipendere dall’esigenza produttiva dell’ufficio finanziario);
b) eliminazione degli incentivi interni (non si può speculare sull’accertamento dei maggiori imponibili o sulla riscossione dei tributi spesso concordati in adesione obtorto collo solo per evitare gli oneri, i disagi ed i costi del contenzioso tributario o eventuali altri rischi indiretti);
c) introduzione del principio di corresponsabilità alla condanna alle spese processuali da parte del responsabile del procedimento che ha lavorato l’accertamento impugnato (è certamente un deterrente per l’emissione di accertamenti ingiusti ed indurrebbe gli operatori ad usare più misura e ponderazione nei loro atti accertativi e/o sanzionatori);
d) eliminazione del diritto d’appello per l’Amministrazione finanziaria con esclusione delle sole questioni di puro diritto che debbono essere sempre autorizzate dalla Direzione regionale (la pretesa costituisce esercizio di una potestà amministrativa che deve essere perfetta sin dal momento in cui viene rivolta al contribuente, salve eventuali responsabilità dell’ufficio finanziario o di chi per esso nei casi di errore non incolpevole)

IMPEGNA
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ad attivarsi presso il Governo e nelle sedi più opportune affinché anche il “popolo degli autonomi” abbia pari diritti degli altri cittadini italiani e non debba subire discriminazioni sul piano investigativo/accertativo che finiscono per violare in maniera incondizionata la riservatezza della loro sfera privata, i loro diritti fondamentali di libertà e la loro stessa capacità contributiva.



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